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Inquinamento atmosferico - Aria - Odori molesti - Getto pericoloso di cose - Emissioni di gas, vapori e fumi - Esalazioni maleodoranti - Integrabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Condizioni - Individuazione. In materia d’inquinamento atmosferico, le esalazioni maleodoranti provenienti da stalle o altri luoghi in cui siano contenuti animali in numero rilevante e promananti da escrementi prodotti dagli animali stessi, possono, integrare il reato di cui all'art. 674 c.p. (cfr. Cass. Sez. 1^, 29 novembre 1995, Viale, m. 203.793; Sez. 1^, 20 ottobre 1993, Sperotto, m. 196.370; Sez. 1^, 20 settembre 1993, Grandoni, m. 197.894; Sez. 1^, 30 settembre 1992, Amoretti, m. 192.175, in un caso di escrementi provenienti da sessanta ovini). Si è tuttavia precisato che le esalazioni di "odore" moleste, nauseanti o puzzolenti, in tanto possono configurare il reato di cui all'art. 674 c.p. in quanto presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano "intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (es. nausea, disgusto) ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (es. necessità di tenere le finestre chiuse, difficoltà di ricevere ospiti, ecc.)" (Cass. Sez. 3^, 21 dicembre 1994, Rinaldi, m. 201.228). Pres. Papadia U. Est.Franco A. Rel. Franco A. Imp. Giusti. P.M. Galasso A. (Diff.), (Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, 17 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 31/01/2006 (Cc. 01/12/2005), Sentenza n. 3678 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Inquinamento atmosferico - Emissioni provenienti da una attività regolarmente autorizzata - Inferiori ai limiti previsti dalle leggi - Disciplina applicabile - Art. 674 c.p. - Art. 844 c.c.. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, non è configurabile il reato di cui alla seconda parte dell'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone), nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, atteso che la espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità, mentre sarà applicabile la sola norma civilistica di cui all'art. 844 c.c. qualora le emissioni, pur essendo contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato o arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità (Cass. Sez. 3^, 23 gennaio 2004, Pannone, m. 228.010; Sez. 1^, 16 giugno 2000, Meo, m. 216.621). Pres. Papadia U. Est.Franco A. Rel. Franco A. Imp. Giusti. P.M. Galasso A. (Diff.), (Annulla senza rinvio, Trib. Lucca, 17 Giugno 2005). CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 31/01/2006 (Cc. 01/12/2005), Sentenza n. 3678 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso)

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Inquinamento atmosferico - Emissione di gas, vapori o fumi nei limiti stabiliti dalle leggi sull'inquinamento atmosferico - Emissioni comunque non tollerabili - Configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Getto pericoloso di cose - Contravvenzioni - Esclusione. Il reato di cui all'art. 674 cod. pen.(getto pericoloso di cose) non è configurabile nel caso in cui le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle disposizioni in tema di inquinamento atmosferico, atteso che l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" comporta la necessità che le emissioni avvengano in violazione degli "standards" fissati dalle normative di settore. Pres. Vitalone C. Est.: Grillo C. Rel. Grillo C. Imp. Montinaro. P.M. Izzo G. (Parz. Diff.), (Annulla in parte con rinvio, Trib. Lecce, 9 Dicembre 2003). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, 10/03/2005 (Ud.10/02/2005), Sentenza n. 9503 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Inquinamento atmosferico - Emissioni nell'atmosfera - Nozione - Capacità offensiva - Concetto di "molestia" - Giurisprudenza. In tema di emissioni nell'atmosfera, è stata ritenuta la loro capacità offensiva, in considerazione della indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, dovendosi fare rientrare nel concetto di "molestia" tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione" (vedi Cass.: Sez. 1^, 4.2.1994, n. 1293, Sperotto ed altro; Sez. 3^, 24.1.1995, n. 771, Rinaldi; Sez. 1^, 22.1.1996, n. 678, P.M. in proc. Viale). In tale prospettiva è stato affermato che può costituire "molestia" anche il semplice arrecare alle persone preoccupazione ed allarmi generalizzati circa eventuali danni alla loro salute per l'esposizione ad emissioni atmosferiche inquinanti (Cass., Sez. 3^: 7 4.1994, n. 6598, Gastaldi; 12.5.2003, n. 20755, Di Grado ed altri). Deve ricordarsi, inoltre, in proposito, che la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. costituisce reato di pericolo, per cui non è necessario che sia determinato un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente l'attitudine concreta delle emissioni ad offenderle o molestarle nel senso sopra indicato (vedi Cass., Sez. 1^: 15.11.1993, n. 10336, Grandoni; 17.12.1994, n. 12428, Montini; 4.12.1995, n. 11868, Balestra ed altro; 21.1.1998, n. 739, P.M. in proc. Tilli; 14.1.2000, n. 407, Samengo; nonché Cass., Sez. 3^, 21.3.1998, n. 3531, Terrile). Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, Trib. Messina, 8 Ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/09/2004, (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Inquinamento (atmosferico, idrico, elettromagnetico) - Concorso tra l'art 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale - Configurabilità - Interpretazioni giurisprudenziali - "Molestia" dell'emissione - Art. 844 cod. civ. - Criteri civilistici - Obbligo di ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile". Sussiste la possibilità del concorso tra l'art 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale con riferimento all'inquinamento atmosferico (vedi Cass.: Sez. 3^, 7.4.1994, n. 6598, Gastaldi; Sez. 1^, 31.8.1994, n. 9357, Turino), all’inquinamento idrico (Cass.: Sez. 1^, 10.11.1998, n. 13278, Mangione; Sez. 3^, 7.10.2003, n. 37945, Graziani) e all'inquinamento elettromagnetico (Cass., Sez. 1^: 12.3.2002, n. 10475, Fantasia ed altri; 14.6.2002, n. 23066, Rinaldi) e, anche in considerazione di tale asserita concorsualità, particolare attenzione, nell'interpretazione dell'art. 674 cod. pen., ha riservato all'inciso "nei casi non consentiti dalla legge". In relazione a detto inciso, si era formato un orientamento giurisprudenziale, largamente prevalente si ricordino, tra le molte decisioni, Cass.: Sez. 1^, 17.11.1993, n. 781, Scionti; Sez. 3^, 7.4.1994, n. 6598, Roz Gastaldi; Sez. 1^, 6.11.1995, n. 11984, Guarnero; Sez. 1^, 27.1.1996, n. 863, Celeghin; Sez. 1^, 11.4.1997, n. 3919, Sartor; Sez. 1^, 21.1.1998, a 739, Tilli; Sez. 3^, 1.10.1999, n. 11295, Zompa ed altro; Sez. 1^, 24.11.1999, n. 12497, De Gennaro nel senso che rientra pacificamente nei "casi non consentiti dalla legge" il superamento della soglia delle emissioni fissata dalla normativa di settore, ma che - anche nei casi di attività esercitata previo regolare rilascio dell'autorizzazione amministrativa e nel rispetto dei limiti tabellari fissati dalla normativa speciale - la contravvenzione è pur sempre configurabile alla stregua dei criteri civilistici, in quanto la "molestia" dell'emissione non è esclusa per il solo fatto che essa sia inferiore ai limiti massimi di tolleranza specificamente fissati dalla legge. In tale prospettiva, la "normale tollerabilità" viene riferita anche ai parametri di cui all'art. 844 cod. civ., essendo l'agente tenuto al rispetto non soltanto dei limiti fissati dalle tabelle della normativa speciale di settore ma anche della legge in generale e, quindi, delle prescrizioni del codice civile, con il conseguente obbligo di ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile" per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti, al fine della tutela della salute umana e dell'ambiente quali valori costituzionalmente garantiti. Un diverso indirizzo interpretativo (già isolatamente enunciato da Cass., Sez. 3^, 26.8.1985, n. 7765, Diliberto) si è formato, invece, a partire dalla sentenza 7.7.2000, n. 8094, rie. Meo, della I Sezione Corte Cass. (concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio), con la quale è stato affermato il principio che, nella formulazione dell'art. 674 cod. pen., l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" si collega alla necessità che l'emissione (di gas, vapori o fumi) atta a molestare le persone avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico. Ne consegue che, ai fini dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato previsto dall'art. 674 cod. pen., non basta che le emissioni siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma "è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge". Nel campo dell'illecito penale, dunque, si riscontra una sorta di presunzione di legittimità per quelle emissioni che non superino le soglie fissate dalle leggi speciali. Tali conclusioni sono state ribadite da Cass., Sez. 3^, 3.3.2004, n. 9757, Pannone, per emissioni provenienti da cava di estrazione di pietra calcarea e da Cass., Sez. 1^: 12.3.2002, n. 15717, Pagano ed altri; 14.6.2002, n. 23066, Rinaldi, in relazione ad emissioni di onde elettromagnetiche. Sicché, quando esistono precisi limiti tabellari fissati dalla legge, non possono ritenersi "non consentite" le emissioni che abbiano, in concreto, le caratteristiche qualitative e quantitative già valutate ed ammesse dal legislatore; nei casi, invece, in cui non esiste una predeterminazione normativa, spetterà al giudice penale la valutazione della tollerabilità consentita, ma pur sempre con riferimento ai principi ispiranti le specifiche leggi di settore. In ogni caso, comunque, affinché possa configurarsi il reato di cui all'art. 674 cod. pen., non basta che le immissioni in atmosfera superino i limiti eventualmente fissati dalla normativa speciale, ma occorre anche che esse abbiano carattere effettivamente molesto, nel senso dianzi delineato (vedi Cass., Sez. 1^: 13.1.2003, n. 760, Tringali; 7.7.2000, n. 8094, Meo). Presidente: Vitalone C. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Providenti ed altri. P.M. Iacoviello FM. (Conf.) (Rigetta, Trib. Messina, 8 Ottobre 2002). CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 29/09/2004, (Ud. 18/06/2004), Sentenza n. 38297 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso)

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Inquinamento atmosferico - Emissioni di gas, vapori o fumi rilevanti ai sensi dell’art. 674 c.p. - Superamento della normale tollerabilità - Art. 844 c.c. - Propagazioni derivanti dal fondo del vicino - Tutela civilistica e penale contro le immissioni intollerabili. In tema d’inquinamento atmosferico, i “casi non consentiti dalla legge” di emissioni di gas, vapori o fumi rilevanti ai sensi dell’art. 674 c.p. possono essere quelli di qualunque genere che “superano la normale tollerabilità”, evincibili, a contrario, dal disposto c.p., dell’art. 844 c.c. secondo cui “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino se non superano la normale tollerabilità”. Sicchè, la tutela civilistica contro le immissioni intollerabili, che compete non solo al proprietario del fondo contiguo ma alla generalità dei cittadini potenzialmente danneggiati (“avendo il principio dettato dall’art. 844 c.c. evidente portata generale”), non solo non esclude la tutela penalistica di cui all’art. 674 c.p. ma, ponendo uno specifico divieto, ne costituisce presupposto. - PRES MARRONE - EST. COLONNESE - Imp. Trincale - P.G. VIGLIETTA (conferma Tribunale sez. Dist. Milazzo sentenza del 14/07/2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. V, 14 GIUGNO 2004 (ud. 7 maggio 2004), sentenza n. 26649(Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Inquinamento atmosferico - Emissioni molestie “superiori alla normale tollerabilità” - Natura. Le molestie, per essere rilevanti ai fini dell’art. 674 c.p. devono risultare, secondo il disposto dell’art. 844 c.c., “superiori alla normale tollerabilità”. A tal fine è necessario verificare se le emissioni rivestono effettivamente un carattere molesto, cioè sgradevole o fastidioso e come tale avvertibile da un numero di cittadini. - PRES MARRONE - EST. COLONNESE - Imp. Trincale - P.G. VIGLIETTA (conferma Tribunale sez. Dist. Milazzo sentenza del 14/07/2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. V, 14 GIUGNO 2004 (ud. 7 maggio 2004), sentenza n. 26649(Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Inquinamento atmosferico - Emissioni di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone - Assenza del supermento degli “standards” fissati dalla legge - Configurabilità del reato di cui all’art. 674 c.p.- Esclusione - Emissioni contenute nei limiti di legge ma che superando la “normale tollerabilità” - Art. 844 c.v.- Applicabilità. Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell’art. 674 c.p. (emissioni di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l’espressione “nei casi non consentiti dalla legge” costituisce una precisa indicazione circa la “necessità” che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l’inquinamento (nella specie D.P.R. n.203/1988). Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell’affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l’affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli “standards” fissati dalla legge (ne qual caso il reato previsto dall’art. 674 c.p. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell’art. 844 c.v. (fattispecie concernente l’emmissione di fumo dagli impianti di un oleificio)”. (Cass. Sez. I^, 7 luglio 2000, ric. Meo). - PRES. MOCALI - Est. URBAN - IMP. INVERNIZZI ed altri - P.G. VIGLIETTA (annulla Tribunale di Lodi sentenza del 27 marzo 2003). CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. I, 8 GIUGNO 2004 (ud. 20 maggio 2004), sentenza n. 25660

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Inquinamento atmosferico - Esalazioni provenienti da un stabilimento - Ordinanza sindacale del fermo dello stabilimento - Legittimità - Esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente - Sussiste - Apposita disciplina in materia - Preclusione - Esclusione - Art. 50, c. 5, D.L. n.267/2000 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) - Art. 217 R.D. n. 1265/1934. L’esistenza di un’apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, determinate situazioni non preclude, l’esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente - nella specie, quello previsto dall’art. 50, comma 5, del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico sull’ordinamento degli enti locali) per le ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato - quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da non consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall’ordinamento. Pres. Elefante - Est. Allegretta - AZIENDA AGRICOLA DEL LAGO s.r.l. (avv.ti Bellinzoni eDella Fontana) c. Comune di Saludecio (avv.ti Santoro e De Cono) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, sentenza n. 1116 del 3 dicembre 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 aprile 2004 (Cc 2 dicembre 2003), Sentenza n. 2144 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso)

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Inquinamento atmosferico - Eliminazioni delle esalazioni - Esercizio del potere di ordinanze contingibili ed urgenti - Sussiste - Art. 217 R.D. n. 1265/1934. In tema d’inquinamento, non sussiste, la violazione dell’art. 217 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e dei principi in materia di ordinanze contingibili ed urgenti. Nella specie, il Sindaco, su proposta dell’Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente, ha disposto legittimamente il fermo dell'attività produttiva dello stabilimento, fino alla messa a regime delle modifiche strutturali ed impiantistiche indicate nell'ordinanza. Pres. Elefante - Est. Allegretta - AZIENDA AGRICOLA DEL LAGO s.r.l. (avv.ti Bellinzoni eDella Fontana) c. Comune di Saludecio (avv.ti Santoro e De Cono) (Conferma Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sezione II, sentenza n. 1116 del 3 dicembre 2001). CONSIGLIO DI STATO Sez. V, 15 aprile 2004 (Cc 2 dicembre 2003), Sentenza n. 2144 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso)

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Inquinamento atmosferico - Emissioni autorizzate - Odori molesti per le persone - Reato di cui all’art. 674 cod. pen. - Configurabilità - Messa in opera dei dispositivi anti-inquinamento - Migliore esperienza e dalla tecnica più avanzata per evitare pericoli o molestie - Necessità. Le emissioni odorifere moleste alle persone integrano il reato di cui all’art. 674 cod. pen. anche quando provengono da un’industria la cui attività sia stata regolarmente autorizzata. Sicché la sussistenza di regolare autorizzazione amministrativa all’esercizio di un’attività, come pure l’avvenuta messa in opera dei dispositivi anti-inquinamento previsti dalla legge, non escludono di per sé la configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. ove da tale esercizio derivi l’emissione di gas, vapori, fumi atti ad offendere, molestare o imbrattare i vicini, dovendosi tale autorizzazione intendere comunque condizionata ad un esercizio che non superi i limiti della più stretta tollerabilità, con l’adozione cioè, di tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, sono imposte dalla migliore esperienza e dalla tecnica più avanzata per evitare pericoli o molestie. (Cass. Sez. I, 6 aprile 1993, Dal Sasso; Sez. I, 21 novembre 1991, Vicario; Sez. I, 23 gennaio 1991, Cremonini; Sez. I, 4 ottobre 1984, Franchi). Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Inquinamento atmosferico - Autorizzazione amministrativa - Esonero dal dovere di adottare tutte le misure atte ad evitare un pregiudizio per la salute pubblica - Esclusione. In tema d’inquinamento atmosferico, l’esistenza dell’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di un’attività industriale è sufficiente a rimuovere un limite all’attività dell’imprenditore, ma non esonera quest’ultimo dal dovere di adottare tutte le misure consigliate dall’esperienza e dalla tecnica atte ad evitare un pregiudizio per la salute pubblica. Nella specie, il fatto che l’esercizio di una attività sia autorizzato non comporta che le modalità siano lasciate alla discrezione dell’operatore economico, il quale non può invocare il carattere “necessario” delle emissioni maleodoranti (quale naturale conseguenza dell’attività autorizzata) e neppure un principio di prevalenza in danno ad altri soggetti in considerazione della localizzazione della localizzazione dell’impianto fuori del centro abitato, in quanto anche le persone che vivono in campagna nei pressi dell’insediamenti produttivi hanno uguale diritto a svolgere il loro lavoro socialmente utile senza danni alla loro salute. (Cass. Sez. III, 21.12.1994, Rinaldi). Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso)

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Inquinamento atmosferico - Emissioni di gas, di vapori o di fumo - Esigenza di tutela dell’incolumità pubblica - Art. 674 c.p.. La previsione normativa contenuta nel secondo comma dell’art. 674 c.p. nel punire determinati comportamenti molesti (emissioni di gas, di vapori o di fumo), al di fuori dei casi consentiti dalla legge - tende ad operare un bilanciamento di opposti interessi, consentendo l’esercizio di attività socialmente utili, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto dei limiti fissati dalla legge, superati i quali riacquista prevalenza l’esigenza di tutela dell’incolumità pubblica. (Cass. I, 11 aprile 1997, Sartor). Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Inquinamento atmosferico - Configurazione del reato di cui all’art. 674 c.p., 1° e 2° c. - Fondamento - C.d. presunzione di legittimità delle emissioni di fumi - Onere della prova - Superamento della normale tollerabilità - Art. 844 cod.civ. - D.P.R. n.203/1988. Affinché possa configurarsi il reato di cui all’art. 674 c.p. nella ipotesi di “emissione di gas, di vapori o di fumo atti a molestare le persone” è necessaria la dimostrazione, con motivazione adeguata e convincente non della astratta idoneità delle emissioni ad arrecare disturbo, ma essenzialmente della circostanza che le stesse avvengano al di fuori delle prescrizioni fissate dalla legge. In altri termini, si può affermare che la legge contenga una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori ecc. che non superino i limiti fissati dalle leggi speciali in materia, per cui non basta l’affermazione che le stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che le stesse superino gli “standard” fissati dalla legge, nel caso il reato di cui all’art. 674 c.p., concorrerà con quelli previsti dal D.P.R. n.203 del 1988, mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell’art. 844 cod.civ.. Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Inquinamento atmosferico - Art. 674 c.p., 1° c. - Reato di pericolo - Configurazione del reato - Fondamento. Il reato contenuto nell’art. 674 c.p. riferito alla prima ipotesi, cioè al getto pericoloso di cose atte ad offendere, è reato di pericolo, mentre per la contravvenzione contenuta nella seconda ipotesi, relativa alle emissioni di fumi è indispensabile che l’attività di emissione avvenga al di fuori e contro la regolamentazione vigente in materia. Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Inquinamento atmosferico - Procedure e varie - Art. 674 cod. pen. - Penale responsabilità - Coefficiente di colpevolezza - Falsa rappresentazione degli elementi costitutivi - Condotta colpevole dell'agente - Rapporto di causalità con l'evento - Necessità. In tema di reato di cui all'art. 674 cod. pen. la penale responsabilità dell'imputato non va fondata sulla mera constatazione dell'elemento materiale, ma anche attraverso l'indagine sull'elemento psicologico che pure deve essere presente nella condotta del contravventore in quanto anche nella contravvenzione l'antigiuridicità del comportamento non può prescindere da un coefficiente di colpevolezza. Ne consegue che, quando l'imputato agisca in virtù di un provvedimento amministrativo, che faccia ritenere del tutto lecita la sua condotta, si verifica un evidente errore sul fatto costituente reato, in quanto il suddetto provvedimento, alle cui prescrizioni risulta conforme la conduzione dell'esercizio industriale da parte del suo titolare, ha determinato una falsa rappresentazione dei suoi elementi costitutivi ed in primo luogo di quello di ordine psicologico inerente alla liceità della condotta (Cass., Sez. I, sent, n. 1476 del 14-02-1986, Minghini; e più recentemente, Sez. III, sent. n. 10021 del 30.9.1995, Catarci, che, in fattispecie analoga, ha ribadito che ai fini dell'affermazione della responsabilità penale non e' sufficiente che la condotta dell'agente sia in rapporto di causalità con l'evento, ma e' necessaria anche la sussistenza della colpevolezza della condotta stessà)". Pres. PAPADIA - FRANCO - Ric. Parodi - P.M. IZZO - (Rigetta il ricorso avverso Tribunale di Genova del 19/09/2001). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 8 APRILE 2004 (Ud. 19 febbraio 2004), sentenza n. 16728 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Inquinamento atmosferico - Emissioni di gas, vapori e fumi - Emissioni contenute nei limiti stabiliti dalle leggi sull'inquinamento atmosferico - Emissioni comunque non tollerabili - Art. 674 cod. pen. - Esclusione - Fondamento - Art. 844 cod.civ - Sussiste - Condizioni. Non è configurabile il reato di cui all'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone), nel caso le emissioni provengano da una attività regolarmente autorizzata e siano inferiori ai limiti previsti dalle leggi in materia di inquinamento atmosferico, atteso che la espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione della necessità che l'emissione avvenga in violazione delle norme di settore, il cui rispetto integra una presunzione di legittimità. (Nell'occasione la Corte ha inoltre affermato che, allorché le emissioni, pur essendo contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato o arrechino concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità, si applica la norma civilistica dell'art. 844 cod.civ.). Pres: Papadia U. Est: Grillo C. Imp: P.M. in proc. Pannone. P.M. Iacoviello F. (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Napoli, 27 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 03 marzo 2004 (Cc. 23 gennaio 2004) Sentenza n. 9757 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso)

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Inquinamento atmosferico - Il mancato superamento degli standards di legge non esclude la sussistenza del reato - Art. 844 c.c. - Emissioni nell'atmosfera tipologie: gas, vapori, fumo - Dichiarazioni testimoniali - Sufficienti. In tema di d'inquinamento atmosferico, la circostanza del mancato superamento degli standards di legge non esclude la sussistenza del reato, dovendosi far riferimento alla normale tollerabilità delle immissioni, secondo i parametri civilistici (art. 844 c.c.). Il reato è ipotizzabile anche sulla base di dichiarazioni testimoniali, giacché è sufficiente l'attitudine delle emissioni a molestare le persone e non è richiesto un effettivo nocumento. Pres: Papadia U. Est: Grillo C. Imp: P.M. in proc. Pannone. P.M. Iacoviello F. (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Napoli, 27 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 03 marzo 2004 (Cc. 23 gennaio 2004) Sentenza n. 9757 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso)

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Inquinamento atmosferico - Emissioni di gas, vapori, fumo - Capacità offensiva - Concetto - Esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti - Danni alla salute - Pericolo. La capacità offensiva delle tre tipologie di emissioni indicate dalla norma (gas, vapori, fumo) "atte ad offendere o imbrattare o molestare persone" va intesa estensivamente anche in riferimento al concetto di molestie, sino a farvi rientrare tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di "turbamento della tranquillità e della quiete delle persone", che producono "un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione" (tra molte: Cass. Sez. 1^, 4 febbraio 1994, n. 1293, Sperotto ed altro; Cass. Sez. 3^, 24 gennaio 1995, n. 771, Rinaldi; Cass. Sez. 1^, 22 gennaio 1996, n. 678, PM/Viale). Quindi può costituire molestia anche il semplice arrecare alle persone generalizzata preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute da esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti (Cass. Sez. Ili, 7 aprile 1994, n. 6598, Gastaldi). Pres: Papadia U. Est: Grillo C. Imp: P.M. in proc. Pannone. P.M. Iacoviello F. (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Napoli, 27 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 03 marzo 2004 (Cc. 23 gennaio 2004) Sentenza n. 9757 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Inquinamento atmosferico - Emissioni eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici - Rispetto dei limiti tabellari - Reato ex art. 674 c.p - Sussiste - Emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità - Art. 844 cod. civ - Contravvenzione - Configurabilità - Fattispecie: responsabilità penale dell'agente in quanto obbligato a ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile" per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti. Il superamento della soglia delle emissioni fissata dalla normativa di settore nonostante il regolare rilascio dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio di una determinata attività ed il rispetto dei limiti tabellari non escludono di per sè la configurabilità della contravvenzione codicistica, in quanto le discipline antinquinamento non hanno legittimato qualsiasi emissione inferiore ai detti limiti. Pertanto, se l'attività, benché autorizzata, produca emissioni eccedenti i limiti di tollerabilità, alla luce dei parametri indicati dall'art. 844 cod. civ., ed eliminabili con opportuni accorgimenti tecnici, è configurabile il reato ex art. 674 c.p., in quanto non può ammettersi (e dunque è contra legem) l'esercizio conforme alla regola di un'attività produttiva implicante la sopportazione di inconvenienti che eccedono i limiti della normale tollerabilità. La legalità "formale" dell'attività ed il rispetto dei limiti tabellari prefissati non escludono, quindi, tout court la responsabilità penale dell'agente, essendo questi comunque obbligato a ricorrere alla "migliore tecnologia disponibile" per contenere al massimo possibile le emissioni inquinanti, al fine della tutela della salute umana e dell'ambiente, valori costituzionalmente garantiti. (tra le decisioni più recenti: Cass. Sez. 1^, 24 novembre 1999, n. 12497, De Gennaro; Sez. 3^, 1^ ottobre 1999, n. 11295, Zompa ed altro; Cass. Sez. 1^, 21 gennaio 1998, n. 739, PM e Tilli; Sez. 1^, 11 aprile 1997, n. 3919, Sartor; Sez. 1^, 27 gennaio 1996, n. 863, Celeghin; Sez. 1^, 6 novembre 1995, n. 11984, Guarnero; Cass. Sez. 3^, 7 aprile 1994, n. 6598, Roz Gastaldi). Pres: Papadia U. Est: Grillo C. Imp: P.M. in proc. Pannone. P.M. Iacoviello F. (Conf.) (Rigetta, Trib. riesame Napoli, 27 febbraio 2003). CORTE DI CASSAZIONE Sez. III , 03 marzo 2004 (Cc. 23 gennaio 2004) Sentenza n. 9757 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso)

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Tutela della salute pubblica - provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini - competenza - sindaco - condizioni - l'assistenza della forza pubblica - il principio di legalità - la deroga al principio di tipicità dei provvedimenti. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. Questi atti sono emanati in presenza di una situazione di urgenza e necessità, il cui contenuto (come si è visto) non è predeterminato dalla legge, ma si adegua in concreto ai tratti dell'emergenza sulla quale si vuole intervenire: ciò al fine di consentire all'ordinanza quei margini di elasticità indispensabili per garantirne efficacia ed efficienza. Il principio di legalità, in questi casi, è compresso nei limiti massimi concessi dall'ordinamento e la deroga al principio di tipicità dei provvedimenti si traduce nell'indicazione legislativa dei soli caratteri della situazione - di necessità ed urgenza - che costituisce il presupposto della misura adottata. Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, 26 maggio 2003 - sentenza n. 202 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso)

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Tutela della salute pubblica - provvedimenti contingibili e urgenti - limiti - garanzie - termine di efficacia del provvedimento - imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata - esigenze prevedibili e permanenti - illegittimità - contra. L'eccezionalità e la “elasticità” dei provvedimenti contingibili e urgenti non solo li sottopone a limiti rigorosi, facendone una misura ultimativa, una vera e propria extrema ratio dell'agire amministrativo, ma esige che, in concreto, la loro adozione sia preceduta da tutte le garanzie richieste dall'ordinamento, purché siano compatibili con i presupposti ed i requisiti dell'atto. Tra i requisiti di validità delle ordinanze contingibili ed urgenti si annovera, secondo insegnamenti pacifici, la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento. In più recenti pronunce si è affermato, in particolare, che tali ordinanze, oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza nei casi di pericolo attuale od imminente, presentano quello della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e di efficacia temporalmente limitata. Di tal che non si ammette che l'ordinanza venga emanata per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, ovvero per regolare stabilmente una situazione od un assetto di interessi (Cfr., Cons. Stato, IV Sez., 13 dicembre 1999, n. 1844; V Sez. 30 novembre 1996, n. 1448). In altri casi si è pure ammesso che le ordinanze di necessità ed urgenza possano produrre effetti non provvisori. Si ritiene che non sia la provvisorietà a connotarle, ma la necessaria idoneità delle misure imposte ad eliminare la situazione di pericolo che ne giustifica l'adozione, e che, in definitiva, tali misure possano essere tanto definitive quanto provvisorie, a seconda del tipo di rischio da fronteggiare (Cfr., Cons. Stato, V Sez., 29 luglio 1998, n. 1128). Quest'ultima affermazione non è un segnale di incoerenza con i principi generali dapprima esposti, bensì la conferma della elasticità che caratterizza necessariamente questi provvedimenti, congegnati dal Legislatore in termini di atipicità proprio allo scopo di renderli adeguati a provvedere al caso di urgenza. In sintesi, la regola è quella per cui l'ordinanza deve contenere l'apposizione di un termine, ma tale regola potrebbe anch'essa venir derogata quando, per la peculiarità del caso concreto, la misura urgente presenti l'eccezionale attitudine a produrre conseguenze non provvisorie. Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, 26 maggio 2003 - sentenza n. 202 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Provvedimenti contingibili e urgenti - limiti - esigenze prevedibili e permanenti - illegittimità. L'eccezionalità e la “elasticità” dei provvedimenti contingibili e urgenti non solo li sottopone a limiti rigorosi, facendone una misura ultimativa, una vera e propria extrema ratio dell'agire amministrativo, ma non si può ammettere la loro adozione se l'ordinanza venga emanata per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, ovvero per regolare stabilmente una situazione od un assetto di interessi (Cfr., Cons. Stato, IV Sez., 13 dicembre 1999, n. 1844; V Sez. 30 novembre 1996, n. 1448). Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli - Venezia Giulia, 26 maggio 2003 - sentenza n. 202 (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso)

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Inquinamento Aria - Getto pericoloso di cose - Molestie - Nozione - Preoccupazione ed allarme per emissioni atmosferiche - Violazione di cui all'art. 674 c.p. - Sussiste. Costituisce molestia e integra il reato di cui all’art. 674 c.p. anche il fatto di arrecare alle persone preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute a seguito della esposizione a emissioni atmosferiche inquinanti. (Fattispecie: produzione di una nube maleodorante conseguenza della combustione di sostanze plastiche). Pres. Savignano - Rel. Grillo - P.M. lacoviello (concl. conf.) - Di Grado. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III - Ud. 14 marzo 2003 (dep. 12 maggio 2003), n. 20755,(Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Aria - Immissioni - art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose) - Normalità delle condizioni di vita - definizione. Il bene tutelato dall’art. 674 c.p. è quello alla normalità delle condizioni di vita della collettività o di un certo numero di persone, intendendosi per “normali” le condizioni di vita non esposte a interferenze sgradevoli o moleste. Pres. FABBRI - Est. PEPINO - P.M. GALASSO - Ric. Tringali CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 13 gennaio 2003, (ud. 10 dicembre 2002) n. 760

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Aria - Immissioni - Art. 674 c.p. e art. 844 c.c - Normale tollerabilità - Definizione - Emissioni inquinanti - Molestie prodotte da fumi - Rischio ambientale. Per essere rilevanti, ai sensi dell’art. 674 c.p., le molestie devono, inoltre, essere, stante il disposto dell’art. 844 c.c., “superiori alla normale tollerabilità”. Ne consegue che ad integrare la contravvenzione in parola non basta il superamento, nelle emissioni considerate, dei limiti di concentrazioni di polveri suscettibili di realizzare una situazione di rischio ambientale, ma occorre che le immissioni abbiano carattere molesto, cioè sgradevole o fastidioso, e come tale avvertibile da una quota di cittadini. (Nella specie la centrale elettrica “Eurogn Spa” utilizzando metalli pesanti miscelati ai combustibili provocava emissioni di gas, fumo ecc.) Pres. FABBRI - Est. PEPINO - P.M. GALASSO - Ric. Tringali CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. I, 13 gennaio 2003, (ud. 10 dicembre 2002) n. 760

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Inquinamento atmosferico - Aria - Getto pericoloso di cose - Reati contro l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Emissioni di gas, vapori o fumi non consentiti dalla legge - Superamento di limiti fissati da norme ambientali di settore - Conseguente automatica configurabilità del reato di cui all'art. 674 c. p. - Esclusione.Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen., non basta, nel caso di immissioni di gas, fumi, vapori e simili, che esse superino i limiti eventualmente fissati dalle norme in materia di tutela dell'ambiente, ma occorre anche che abbiano carattere effettivamente molesto, cioè avvertibile come sgradevole e fastidioso da una determinata parte della collettività; diversamente la condotta in questione può dare luogo soltanto al diverso ed autonomo reato previsto dalla legge speciale Pres. Fabbri G - Est. Pepino L - Imp. Tringali R - PM. (Diff.) Galasso A. CORTE DI CASSAZIONE Penale Sez. III, del 13/01/2003 (UD.10/12/2002) RV. 223531 sentenza n. 00760

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Getto pericoloso di cose - Inquinamento - Emissioni moleste - Natura del reato - Reato a condotta libera - Reato di pericolo concreto - Superamento limiti di legge - Necessità - Limiti di qualità dell’aria - Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone - Reato a condotta vincolata - Reato commissivo improprio - Clausola di equivalenza - Nozione e ambito di applicazione - Inquinamento da traffico veicolare - Posizione di garanzia del sindaco - Deleghe ai dirigenti - Esclusione della responsabilità per il sindaco - Insussistenza - Reati contravvenzionali - Colpa - Necessità - Natura - Prevedibilità ed evitabilità - Discrezionalità politica. Il reato di cui all’art. 674 c.p., nella seconda parte relativa alle emissioni, è reato di pericolo concreto e a condotta libera, come tale può essere configurato in termini omissivi. Per la sua realizzazione è necessario il superamento dei limiti stabiliti dalla legge in materia di inquinamento atmosferico e solo in assenza di tali limiti può trovare applicazione il regime di cui all’art. 844 c.c. Il reato di cui all’art. 659 c.p. è reato a forma vincolata e, come tale, non può configurarsi in termini omissivi. La clausola di equivalenza di cui all’art. 40 c.p. non costituisce una norma incriminatrice autonoma e diretta, ma solo una disciplina giuridica del nesso di causale. Sicchè perché un reato descritto in forma commissiva, possa, attraverso il filtro dell’art. 40 c.p., proporsi nella forma omissiva, è necessario che l’ipotesi base si configuri come reato di evento a condotta libera. Il sindaco, tanto in virtù della normativa relativa alla gestione del traffico urbano, quanto in virtù della normativa in materia ambientale, quanto, infine, in qualità di ufficiale del Governo cui compete il potere di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell’incolumità pubblica, assume una posizione di garanzia con riferimento alla tutela dell’aria-ambiente dalle emissioni inquinanti da traffico urbano. La relativa responsabilità non viene meno in virtù delle deleghe conferite ai dirigenti, restando in capo agli organi di direzione politica il compito di vigilare, oltre all’esercizio di alcuni poteri esclusivi. Solo i valori limite di qualità dell’aria (di cui al d.p.c.m. 28/3/83 e d.P.R. 203/88, ora valori limite secondo il d.lv. 351/99) rappresentano limiti massimi invalicabili di concentrazione degli inquinanti, restando i limiti di attenzione o di allarme e gli obiettivi di qualità dell’aria delle soglie di allarme. Anche nei reati contravvenzionali l’affermazione della responsabilità non può prescindere da un coefficiente di colpevolezza da parametrare sulla prevedibilità ex ante ed evitabilità dell’evento. Non può ravvisarsi colpa dove l’ordinamento affida alla discrezionalità politica la scelta tra più condotte. Giudice De Marco. TRIBUNALE DI MESSINA in composizione monocratica sezione II, 08/10/2002, Sentenza n. 2175 (confermata in Cassazione con provvedimento del 18.06.2004 depositata 29.09.2004 Relatore Fiale). (Richiedi gratuitamente la sentenza per esteso).

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Reati conto l'incolumità pubblica - Contravvenzioni - Getto pericoloso di cose - Emissione di gas, vapori o fumi nei casi non consentiti dalla legge - Significato dell'espressione "nei casi non consentiti dalla legge. Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 cod. pen. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del D.P.R. n. 203 del 1988). Ne consegue che, poichè il codice contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli standards fissati dalla legge (nel quale caso il reato previsto dall'art. 674 cod. pen. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 cod. civ.(Fattispecie concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio). Corte Cass., Sez. I, Sent. n. 697 del 7.7.2000

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Inquinamento atmosferico - Configurabilità del reato art. 674 c.p. - Emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone - Superamento degli "standards" fissati dalla legge - Normale tollerabilità - art. 844 c.c.. Ai fini della configurabilità del reato previsto dalla seconda parte dell'art. 674 c.p. (emissione di gas, vapori o fumi atti a molestare le persone), l'espressione "nei casi non consentiti dalla legge" costituisce una precisa indicazione circa la necessità che tale emissione avvenga in violazione delle norme che regolano l'inquinamento atmosferico (nella specie, del d.P.R. n. 203 del 1988). Ne consegue che, poiché la legge contiene una sorta di presunzione di legittimità delle emissioni di fumi, vapori o gas che non superino la soglia fissata dalle leggi speciali in materia, ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato indicato non basta l'affermazione che le emissioni stesse siano astrattamente idonee ad arrecare fastidio, ma è indispensabile la puntuale e specifica dimostrazione che esse superino gli "standards" fissati dalla legge (nel quale caso il reato previsto dall'art. 674 c.p. concorre con quello eventualmente previsto dalla legge speciale), mentre quando, pur essendo le emissioni contenute nei limiti di legge, abbiano arrecato e arrechino concretamente fastidio alle persone, superando la normale tollerabilità, si applicheranno le norme di carattere civilistico contenute nell'art. 844 c.c. (Fattispecie concernente l'emissione di fumo dagli impianti di un oleificio).Ced - Meo Cassazione penale, sez. I, 16 giugno 2000, n. 8094

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Emissioni - accertamento - superamento della normale tollerabilità. In tema di getto o emissioni pericolose, laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l’intensità delle emissioni, il giudizio sull’esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della Usl. Ove risulti l’intollerabilità, non rileva, al fine di escludere l’elemento soggettivo del reato, l’eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state idonee o sufficienti ad eliminare l’evento che la normativa intende evitare e sanziona. Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2000, n. 407.

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Inquinamento atmosferico - definizione - immissioni lesive - risarcimento in forma specifica - alterazione delle normali condizioni ambientali, alterazioni della salubrità, pericolo o danno alla salute, alterazione di risorse biologiche ed ecosistemi, compromissione di usi legittimi da parte di terzi. Per aversi inquinamento atmosferico non è necessario il pericolo di danno alla salute dell'uomo per la presenza di sostanze inquinanti o tossiche o nocive, ma è sufficiente che l'alterazione dell'atmosfera incida negativamente sui beni naturali o anche semplicemente sull'uso di essi Cassazione penale sez. III, 11 dicembre 1991. Il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 assume un concetto ampio di inquinamento atmosferico con la conseguenza della sottoposizione alla disciplina normativa di tutte le attività degli impianti destinati alla produzione, al commercio, all'artigianato, ai servizi da cui derivi anche soltanto uno degli effetti contemplati: alterazioni delle normali condizioni ambientali, alterazioni della salubrità, pericolo o danno alla salute, alterazione di risorse biologiche ed ecosistemi, compromissione di usi legittimi da parte di terzi. Il, Tribunale Verona il 13 ottobre 1989 ha confermato che, nel caso di immissioni lesive del diritto alla salute ed alla salubrità ambientale (nella specie, di sostanze solventi tossiche e di rumori) può invocarsi, oltre al risarcimento del danno per equivalente, la condanna ad un "facere", quale "species" del risarcimento del danno in forma specifica. Cassazione penale sez. I, 12 aprile 1996, n. 5702

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Fonte: www.lexambiente.com